Il Tribunale arbitrale dello Sport di Losanna, lo stesso che aveva condannato Schwazer nell’agosto del 2016 a 8 anni di squalifica per recidiva nell’assunzione di sostanze dopanti,  ha respinto il ricorso presentato dall’atleta italiano per la riapertura del processo sportivo, e conseguente sospensione del suo fermo agonistico, a seguito dell’ordinanza di archiviazione del procedimento penale, a carico dello stesso atleta, per frode sportiva.

Il TAS ha ritenuto che l’ordinanza di un giudice penale italiano non potesse rappresentare un elemento di novità, anche a seguito del parere contrario di Wada e World Athletics che, ovviamente, non avrebbero potuto fare altrimenti essendo, tra l’altro, state accusate di avere posto in essere pratiche scorrette nei confronti di Schwazer stesso.

In realtà, questa decisione non mette definitivamente fine alle pochissime speranze dell’atleta di poter tornare a gareggiare in vista delle Olimpiadi, in quanto rimane il giudizio finale della Corte Federale Svizzera ma, oggettivamente, non si vede come sia possibile che anche quest’ultima possa in qualche modo decidere di riaprire il caso.

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